Sui limiti entro cui operano le clausole sociali previste dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 - che si pone in continuità con l'art. 50 del d.lgs. 50/2016 - in ipotesi di successione dell'appaltatore nell'ambito di un rapporto di appalto pubblico, avuto riguardo all'obbligo dell'impresa subentrante di assumere il personale di quella uscente e di adibirlo alle medesime mansioni e qualifiche.
Premassima
a) Sui limiti entro cui operano le clausole sociali previste dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 - che si pone in continuità con l'art. 50 del d.lgs. 50/2016 - in ipotesi di successione dell'appaltatore nell'ambito di un rapporto di appalto pubblico, avuto riguardo all'obbligo dell'impresa subentrante di assumere il personale di quella uscente e di adibirlo alle medesime mansioni e qualifiche.
b) Sui limiti entro cui l'appaltatore può scegliere il CCNL da applicare ai propri lavoratori nell'ambito di un appalto pubblico.
c) Sull'(in)idoneità di clausole sociali contenute nei bandi di gara, che prevedano genericamente il mantenimento dell'assetto occupazionale e delle condizioni economiche dei lavoratori, a vincolare l'aggiudicatario subentrante ad applicare il CCNL del precedente aggiudicatario.
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