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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. a (Sospensione illegittima - Spese gener). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'obbligo della p.a. committente, ove il pagamento dei compensi relativi ad un appalto pubblico sia stato subordinato all'avverarsi della condizione potestativa mista del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, di attivarsi richiedendo il finanziamento e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a. che non proceda con la richiesta di finanziamento.

Scarica il PDF Pubblicato il 1 settembre 2025

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'obbligo della p.a. committente, ove il pagamento dei compensi relativi ad un appalto pubblico sia stato subordinato all'avverarsi della condizione potestativa mista del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, di attivarsi richiedendo il finanziamento e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a. che non proceda con la richiesta di finanziamento.

Tribunale di Caltanissetta, 20 marzo 2025 · Avv. Claudio Bargellini · 1 settembre 2025

Premassima

a) Sull'obbligo della p.a. committente, ove il pagamento dei compensi relativi ad un appalto pubblico sia stato subordinato all'avverarsi della condizione potestativa mista del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, di attivarsi richiedendo il finanziamento e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a. che non proceda con la richiesta di finanziamento.

b) Sul dovere dei dipendenti pubblici, in tema di appalti pubblici, di elaborare d'ufficio i compensi revisionali e di provvedere a tutti gli elementi tecnico-contabili necessari al pagamento dei compensi all'appaltatore, con particolare riguardo al dovere di attivarsi per ottenere il finanziamento di soggetti terzi alla cui erogazione sia subordinato il pagamento dei compensi dovuti all'appaltatore.

c) Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore di opere pubbliche che intenda ottenere il pagamento del compenso che sia stato subordinato alla circostanza dell'ottenimento di un finanziamento da parte di un soggetto terzo e sull'onere probatorio in tal caso posto in capo alla p.a. committente che intenda evitare il pagamento in mancanza della liquidazione di predetto finanziamento.

d) Sull'onere dell'appaltatore, ai fini del riconoscimento delle spese generali derivanti dalla sospensione di lavori pubblici disposta dalla p.a., di provare l'effettiva apertura del cantiere.

e) Sull'applicabilità degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 al caso di ritardo nel pagamento del compenso all'appaltatore di opere pubbliche.

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Oggetto: Sull'obbligo della p.a. committente, ove il pagamento dei compensi relativi ad un appalto pubblico sia stato subordinato all'avverarsi della condizione potestativa mista del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, di attivarsi richiedendo il finanziamento e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a. che non proceda con la richiesta di finanziamento.

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