Sul momento in cui sorge in capo all'appaltatore l'onere di iscrivere e quantificare le riserve relative ai pregiudizi subiti per illegittima sospensione di lavori pubblici, con particolare riguardo alle sospensioni illegittime ab origine ed a quelle la cui illegittimità sia sopraggiunta nel corso della sospensione.
Premassima
a) Sul momento in cui sorge in capo all'appaltatore l'onere di iscrivere e quantificare le riserve relative ai pregiudizi subiti per illegittima sospensione di lavori pubblici, con particolare riguardo alle sospensioni illegittime ab origine ed a quelle la cui illegittimità sia sopraggiunta nel corso della sospensione.
b) Sulla ratio del principio di necessaria tempestività delle riserve negli appalti pubblici nella vigenza del d.p.r. 554/1999.
c) Premesso l'obbligo della p.a. di consegnare i lavori all'appaltatore, sull'istituto, contenuto nel co. 8 dell'art. 129 del d.p.r. 554/1999 poi trasposto nel co. 8 dell'art. 153 del d.p.r. 207/2010, che l'appaltatore è tenuto ad attivare in caso di mancata, parziale o tardiva consegna dei lavori da parte della p.a. al fine di ottenere il diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo ed un prolungamento del termine originariamente convenuto e sulle conseguenze della mancata attivazione del predetto istituto.
d) Sull'equiparazione, per causa, procedure, effetti e rimedi ristoratori, tra la fattispecie di mancata consegna e l'ipotesi di consegna parziale e/o frazionata di lavori pubblici nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e delle successive medesime discipline contenute nel d.p.r. 554/1999 e d.p.r. 207/2010
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