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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Interessi e rivalutazione monetaria Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sul momento a partire dal quale, ai fini del calcolo del dies a quo della prescrizione decennale del diritto di credito, l'appaltatore, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato, può pretendere il pagamento della rata di saldo dovuta dal committente per i lavori realizzati in esecuzione di un contratto d'appalto pubblico nella vigenza dell'art. 5 della l. 741/1981.

Scarica il PDF Pubblicato il 18 luglio 2024

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sul momento a partire dal quale, ai fini del calcolo del dies a quo della prescrizione decennale del diritto di credito, l'appaltatore, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato, può pretendere il pagamento della rata di saldo dovuta dal committente per i lavori realizzati in esecuzione di un contratto d'appalto pubblico nella vigenza dell'art. 5 della l. 741/1981.

Tribunale di Matera, 5 marzo 2024 · Avv. Claudio Bargellini · 18 luglio 2024

Premassima

a) Sul momento a partire dal quale, ai fini del calcolo del dies a quo della prescrizione decennale del diritto di credito, l'appaltatore, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato, può pretendere il pagamento della rata di saldo dovuta dal committente per i lavori realizzati in esecuzione di un contratto d'appalto pubblico nella vigenza dell'art. 5 della l. 741/1981.

b) Sulle modalità con cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2944 c.c., deve manifestarsi il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale lo stesso può essere fatto valere.

c) Sul momento a partire dal quale decorre la prescrizione del credito relativo agli interessi dovuti all'appaltatore per il ritardato pagamento dei corrispettivi di un appalto pubblico nella vigenza della l. 741/1981.

d) Sull'onere probatorio posto a carico del soggetto che richieda il risarcimento per lesione dell'immagine.

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Oggetto: Sul momento a partire dal quale, ai fini del calcolo del dies a quo della prescrizione decennale del diritto di credito, l'appaltatore, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato, può pretendere il pagamento della rata di saldo dovuta dal committente per i lavori realizzati in esecuzione di un contratto d'appalto pubblico nella vigenza dell'art. 5 della l. 741/1981.

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