[A] Sulla (im)possibilità di sanare, mediante successivi atti attuativi, ricognitivi o per facta concludentia, la nullità di un contratto stipulato dalla p.a. senza la forma scritta. [B] Premessa la disciplina in tema di esecuzione d’urgenza di un appalto pubblico prima della stipula del contratto nella vigenza del d.p.r. 207/2010 e de d.lgs. 163/2006, sulla (non) necessità per committente e appaltatore di pattuire un corrispettivo per l’espletamento della prestazione anticipata. [C] Sui presupposti, anche probatori, necessari ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a.. [D] Sull’(in)ammissibilità della domanda di indebito arricchimento presentata dall’operatore economico nei confronti della p.a. per ottenere il pagamento delle prestazioni commissionategli al di fuori delle procedure di legge e sul soggetto nei cui confronti si instaura il rapporto obbligatorio nel caso in cui la SA si un ente locale.
SENTENZA N. ****
[A] Innanzitutto, come evidenziato anche da parte convenuta, è noto che "in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta" (ex pluribus: Cass. n. 719/2020); quest’ultima, infatti, assolve una funzione di garanzia del regola...