[A] Premesso il principio generale di invariabilità del prezzo di un appalto a corpo, sulle deroghe al citato principio con particolare riguardo al caso in cui l’appaltatore non abbia completato l’opera ovvero esegua opere ulteriori extracontratto e sui criteri che devono essere adottati per determinare il minore, nel primo caso, o l’ulteriore, nel secondo caso, compenso dovuto dalla stazione appaltante. [B] Sulle tre principali tipologie di varianti al contratto d’appalto e sulla relativa disciplina. [C] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di richiedere al committente il pagamento del prezzo d’appalto in caso di risoluzione del contratto e sulla qualificazione giuridica della somma che l’appaltatore ha diritto di ricevere per le opere già eseguite. [D] Premesso l’onere dell’appaltatore, che chieda il danno da lucro cessante per la risoluzione di un contratto d’appalto per colpa del committente, di provare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile, sulla (im)possibilità per l’appaltatore di avvalersi del parametro presuntivo del 10% del valore delle opere previsto in tema di appalti pubblici in assenza di una qualsivoglia allegazione circa la sussistenza del danno. [E] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che richieda al committente il risarcimento del danno da perdita di chance.
SENTENZA N. ****
[A] Va immediatamente chiarito che, nella prassi, l’appalto “a corpo” si caratterizza come contratto a prezzo fisso e tendenzialmente immutabile, in quanto il corrispettivo viene ragguagliato al risultato, piuttosto che alla quantità delle prestazioni effettuate. Come più volte rammentato dalla giurisprudenza di leg...