[A] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che agisca per ottenere il pagamento del corrispettivo. [B] Sugli elementi idonei a fondare l’eccezione di inadempimento in materia di appalti pubblici. [C] Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione del contratto d’appalto pubblico. [D] Sulla liquidazione delle spese in caso di riunione di giudizi.
SENTENZA N. ****
[A] L’appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto ha l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte. [B] Anche negli appalti di opere e servizi pubblici le parti...