[A] Sugli elementi necessari ai fini della verifica della ricorrenza del rischio interferenziale, da cui sorge per il committente l’obbligo di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori di un appalto su cui operino più imprese. [B] Sugli obblighi ed i poteri del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e sul significato della nozione di “alta vigilanza” che ad esso compete, con particolare riguardo alla distinzione tra rischio generico e rischio specifico dell’attività dell’impresa appaltatrice. [C] Sul potere/dovere del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente ai sensi dell'art. 92, co. 1, lett. f), d.lgs. 81/2008, con particolare riguardo al rischio interferenzale ed alla possibilità di essere chiamato a rispondere per colpa in omissione ove rimanga inerte. [D] Sui presupposti necessari ai fini di individuare il nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio.
SENTENZA N. ****
[A] Ai fini della verifica della ricorrenza di un rischio interferenziale, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza...