[A] Sulla giurisdizione in materia di project financing: il caso della risoluzione autoritativa del contratto da parte della P.A. [B] Sulla natura non autoritativa della risoluzione del contratto d’Appalto pubblico prevista dall’art. 119 del d.p.r. 554 1999 (poi dall’art. 136 del d.lgs. 163/2006) e sul suo rapporto con la disciplina civilistica ordinaria. [C] Sulle caratteristiche e sull’operatività della clausola risolutiva espressa. [D] Sulla (il)legittimità della C.T.U. che miri a supplire al mancato adempimento dell’onere probatorio posto in capo alle parti. [E] Sull’adeguamento delle pattuzioni contrattuali in materia di project financing: l’obbligo delle parti di rinegoziare le condizioni contrattuali in caso di sopravvenienze che incidano sulla proporzionalità e/o adeguatezza delle prestazioni.
SENTENZA N. ****
[A] "In tema di procedure di finanza a progetto (c.d. ‘project financing’), la controversia relativa alla fase successiva all’aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all’adempimento delle relative obbligazioni, le quali si manteng...