[A] Sull’onere di contestazione dei documenti prodotti da controparte. [B] Sull’onere della parte interessata di individuare, tra i vari documenti prodotti, quelli, o parti di essi, che siano posti a fondamento della domanda. [C] Sulla derogabilità delle norme attinenti l’attività di progettazione, ed in particolare la predisposizione del progetto esecutivo dell’opera da parte della Stazione Appaltante. [D] Sull’onere di specificazione dei motivi d’appello, ai sensi dell’art.. 342 c.p.c., in caso di richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado. [E] Sull’azione di ingiustificato arricchimento esperita dall’Appaltatore in caso di tardiva apposizione delle riserve in materia di Appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
1. Si osserva che “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso” (Ca...