[A] Sull’ipotesi di inesistenza della notifica effettuata presso l’indirizzo pec del domiciliatario tratto dall’albo degli avvocati invece che presso quello indicato nei pubblici elenchi. [B] Sull’opposizione a d.i. fondata sulla compensazione di un credito superiore al debito ingiunto da parte degli organi della Liquidazione Coatta Amministrativa: differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale.
SENTENZA N. ****
1. La notifica della citazione in opposizione, effettuata presso l’indirizzo pec del domiciliatario tratto dall’albo degli avvocati e non anche da pubblici elenchi previsti dall’art. 3 bis l.n. 53/1994 e 18 DM 44/2011, non integra ipotesi di inesistenza, fattispecie ravvisabile in difetto di qualsiasi collegamento tra il ...