Tribunale di Trento, 5 giugno 2020
Autore: claudio - Pubblicato il 18 giugno 2020
[A] Sui criteri di applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, in particolare in tema di subappalto. [B] Sulle modalità di soddisfacimento del credito del subappaltatore di opera pubblica nei confronti dell'appaltatore in caso di fallimento di quest'ultimo. [C] Sulla applicabilità o meno del meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti all’appaltatore in attesa del pagamento dei subappaltatori - all'ipotesi in cui con la dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, il contratto di appalto si scioglie. [C] Sull’esistenza o meno del diritto di prededuzione dei crediti del subappaltatore in rispetto al fallimento dell’appaltatore principale, alla luce dell’ultima sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione. [D] Sulla revocabilità o meno, ai sensi dell’art. 67, 1° co., n° 2, L.F, del pagamento eseguito direttamente al subappaltatore nell’anno antecedente la pubblicazione della sentenza del fallimento dell’appaltatore. [E] Sulla possibilità o meno per il subappaltatore di ottenere il pagamento diretto dalla stazione appaltante ex art. 1676 c.c.. [F] Sulla ammissibilità o meno della domanda di indebito arricchimento formulata in via subordinata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell’ingiungente opposto.
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