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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore ove il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, sollevi eccezione di inadempimento e su quello posto in capo al committente che proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi dell'opera.

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore ove il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, sollevi eccezione di inadempimento e su quello posto in capo al committente che proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi dell'opera.

Tribunale di Biella, 21 aprile 2026 · Avv. Claudio Bargellini · 6 ottobre 2026

Premassima

a) Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore ove il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, sollevi eccezione di inadempimento e su quello posto in capo al committente che proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi dell'opera.

b) Sulla precisa ripartizione dei compiti di progettazione tra appaltatore e stazione appaltante nell'appalto integrato, avuto riguardo alla distinzione tra progetto definitivo ed esecutivo ed ai documenti che ne fanno parte.

c) Premesso in generale l'obbligo dell'appaltatore di verificare la correttezza del progetto del committente, sulla responsabilità dell'appaltatore che realizzi fedelmente l'opera sulla base di un progetto viziato.

d) Sui casi in cui, in presenza di vizi dell'opera, permane il diritto dell'appaltatore alla percezione del compenso e su quelli in cui il diritto al compenso deve essere escluso.

e) Sulla gravità dell'inadempimento necessaria ai fini della valida risoluzione di un contratto d'appalto per vizi dell'opera. [F] Sulla funzione svolta dalle riserve negli appalti pubblici. [G] Se negli appalti pubblici sia ammissibile da parte dell'appaltatore la revoca della rinuncia alle riserve. [H] Sull'individuazione dei fatti ad effetti continuativi che consentono la quantificazione del pregiudizio successivamente all'iscrizione della riserva. [I] Se - in caso di vizi dell'opera cagionati da più soggetti (nel caso di specie progettista, R.U.P. e appaltatore) - il committente possa agire verso ciascuno dei corresponsabili per l'integrale risarcimento del danno, anche ove le azioni od omissioni costituiscano autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. [L] Sui criteri di quantificazione del danno d'immagine subito da un ente pubblico a causa dei vizi di un'opera pubblica appaltata.

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Oggetto: Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore ove il committente, convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo, sollevi eccezione di inadempimento e su quello posto in capo al committente che proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi dell'opera.

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