Sulla (im)possibilità di ritenere integrato il requisito del periculum in mora nell'ipotesi in cui l'appaltatore agisca in via cautelare per la sospensione degli effetti della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico in ragione dei danni che gli deriverebbero dalla comunicazione all'ANAC prevista dall'art. 222 del d.lgs. 36/2023 e sul giudice competente per le controversie afferenti all'annotazione nel casellario ANAC.
Premassima
Sulla (im)possibilità di ritenere integrato il requisito del periculum in mora nell'ipotesi in cui l'appaltatore agisca in via cautelare per la sospensione degli effetti della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico in ragione dei danni che gli deriverebbero dalla comunicazione all'ANAC prevista dall'art. 222 del d.lgs. 36/2023 e sul giudice competente per le controversie afferenti all'annotazione nel casellario ANAC.
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.


