Sull'onere della prova posto in capo, rispettivamente, al creditore ed al debitore in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione.
Premassima
a) Sull'onere della prova posto in capo, rispettivamente, al creditore ed al debitore in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione.
b) Sugli effetti, in materia di cessione del credito, dell'avvenuto pagamento da parte del debitore in particolare nel caso in cui esso si verifichi prima del perfezionamento della cessione e nel caso in cui esso si verifichi prima della notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c..
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