Nella “scheda tecnica” della garanzia fideiussoria prodotta ai sensi del D.M. 123 del 2004 deve essere indicata la data di presentazione dell'offerta, quella di inizio della garanzia fideiussoria e anche la data di cessazione, non essendo sufficiente la previsione contenuta nel citato decreto ministeriale in cui viene stabilità l'efficacia di 180 giorni della garanzia.
Premassima
a) Nella “scheda tecnica” della garanzia fideiussoria prodotta ai sensi del D.M. 123 del 2004 deve essere indicata la data di presentazione dell'offerta, quella di inizio della garanzia fideiussoria e anche la data di cessazione, non essendo sufficiente la previsione contenuta nel citato decreto ministeriale in cui viene stabilità l'efficacia di 180 giorni della garanzia.
b) Sulla previsione di una garanzia “a prima richiesta”, corrispondente al c.d. “big bond” tipizzato nella prassi commerciale
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