Sulla possibilità per la p.a., al fine di semplificare l’iter di affidamento di appalti pubblici in ambiti nei quali le necessità dell’ente non siano predeterminabili, di stipulare convenzioni che prevedano una quantità indicativa di servizi o forniture da rendersi a seguito dell’emissione di singoli ordinativi in base alle esigenze dell’ente appaltante, con particolare riguardo all’erogazione di pasti e servizi di ristorazione.
[A] Sulle modalità di tenuta e redazione del registro di contabilità. [B] L’ente pubblico non può rinunziare, né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente, alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. [C] Il dies a quo per l’inizio del decorso del termine di prescrizione ordinario relativo alle domande presentate dall’appaltatore è collegato all’avvenuto collaudo. [D] Sul tempo del giudizio ai sensi dell’art. 33 del D.M. 145 del 2000