[A] Sulla (in)applicabilità del meccanismo di cui al co. 3 dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, a mente del quale la stazione appaltante può sospendere i pagamenti all’appaltatore inadempiente nei confronti dei subappaltatori, nel caso di fallimento dell’appaltatore di opere pubbliche e sulla conseguente (non) prededucibilità del credito dei subappaltatori fondata sul predetto meccanismo. [B] Sulla (im)possibilità di ravvisare nella l. 180/2011 un obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante.
SENTENZA N. ****
[A] La sopravvenienza della procedura concorsuale, poi culminata nel fallimento della società appaltatrice determina, a fortiori, l’impossibilità di dar seguito al meccanismo previsto all’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 ratione temporis applicabile. A composizione di un contrasto esegetico interno alla Corte di ...