[A] Premessa l’inapplicabilità del rimedio civilistico della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta agli appalti pubblici, sui rimedi che possono essere esperiti dall’appaltatore per l’aumento dei costi di un appalto pubblico derivante dagli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e delle norme emergenziali emanate a partire dal 2020, avuto particolare riguardo all’obbligo di rinegoziazione. [B] Sulla (ir)rilevanza, in punto di responsabilità dell’appaltatore per inadempimento di un contratto d’appalto pubblico (nel caso di specie per ritardo nell’adempimento), del provvedimento dell’ANAC di archiviazione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici (nel caso di specie per la presenza di circostanze straordinarie inidonee a pregiudicare l’affidabilità dell’impresa).
SENTENZA N. ****
[A] Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere escluso in tema di appalti pubblici, nei quali le sopravvenienze inerenti a “costo dei materiali o della mano d’opera” rientrano nella disciplina, per quanto riguarda i fatti di cui al presente giudizio, dall’art. 106 (“Modifica di cont...