[A] Premessa la derogabilità delle norme di cui ai co. 4 e 5 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla validità della clausola risolutiva espressa apposta in un contratto d’appalto pubblico a favore della p.a. in caso di specifici inadempimenti dell’appaltatore. [B] Premessa la natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione prestata dal concessionario pubblico alla p.a. concedente e la modalità con cui la garanzia può essere escussa, sull’obbligo del garante di effettuare il pagamento richiesto dalla p.a. anche in assenza di verifica dell’inadempimento del concessionario - salva l’exceptio doli - e sull’onere probatorio posto in capo al garante circa l’esatto adempimento del debitore. [C] Sulla (im)possibilità per la p.a., in caso di totale e definitivo inadempimento da parte dell’appaltatore, di pretendere il pagamento della penale prevista in un contratto d’appalto pubblico per il ritardo nell’adempimento da parte del medesimo appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] Correttamente il giudice di prime cure ha affermato che le norme contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 108 d.lgs n. 50/2016 non hanno carattere imperativo e possono ben essere derogate dalle parti nell’ambito della loro autonomia privata. In particolare, lo strumento previsto dall’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 costitui...