[A] Sulla ammissibilità e fondatezza dell’eccezione di tardività delle riserve sollevata dalla Stazione Appaltante unicamente in giudizio in ordine a riserve mai contestate nel corso dell’esecuzione dell’Appalto pubblico. [B] Sul momento nel quale sorge, in capo all’Appaltatore, l’onere di formulare tempestiva riserva in relazione a fatti produttivi di danno continuativo in materia di Appalto pubblico. [C] Sugli effetti della cessione del credito derivante da contratto d’Appalto pubblico e sulla (im)possibilità per il cessionario di chiedere in giudizio la risoluzione per inadempimento. [D] Sul momento a partire dal quale non è più possibile chiedere in giudizio la risoluzione per inadempimento di un contratto d’Appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] L’appellante deduce che DL e RUP non hanno rigettato nell'immediatezza le istanze risarcitorie dell'impresa, cristallizzando così una situazione almeno in ordine alla tempestività delle riserve iscritte, la cui eventuale tardività non potrebbe essere oggi sollevata dal Comune in sede giudiziale: si tratta, tuttavia, di...