[A] Sugli oneri di allegazione e di prova posti in capo alla Stazione Appaltante che eccepisca l’intempestività delle riserve e sulla rilevabilità delle questioni attinenti la tempestività dell’iscrizione delle riserve in materia di contratto d’Appalto pubblico. [B] Sulla decorrenza degli interessi dovuti per il risarcimento del danno da inadempimento di contratto d’Appalto pubblico, sul riconoscimento del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi e sull’ulteriore liquidazione degli interessi al tasso legale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. [C] Sulla disciplina applicabile alla liquidazione delle spese di giudizio effettuata in appello nel caso in cui i parametri di liquidazione in vigore siano cambiati successivamente alla pronuncia di primo grado.
SENTENZA N. ****
[A] Parte appellata, dopo aver lamentato l’intempestività delle riserve, avrebbe dovuto esplicitare i fatti da cui poteva rilevarsi tale intempestività, anche facendo specifico riferimento alla normativa di settore che assumeva violata. Tutti profili, questi, sui quali il Comune non ha preso posizione. È pertanto evidente ...