[A] Sulla legittimità della domanda di risoluzione del contratto d’Appalto pubblico proposta dall’Appaltatore secondo le regole generali dettate per l’inadempimento contrattuale nel caso in cui l’Amministrazione committente si sia avvalsa della facoltà di rescindere dal medesimo rapporto con un proprio atto amministrativo. [B] Sulla natura della consulenza tecnica d’ufficio. [C] Sulla (ir)rilevanza della mancata iscrizione di riserve nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Stazione Appaltante in materia di Appalto pubblico. [D] Sugli elementi sui quali deve essere parametrata la specificità dei motivi d’appello.
SENTENZA N. ****
[A] Come correttamente affermato dal Tribunale, nel solco dell’indirizzo segnato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1217/00; Cass. n. 21882/15), in tema di appalti di opere pubbliche, l’appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l’ente committente in base alle regole generali ...