[A] Sull’onere, posto in capo all’Appaltatore, di iscrizione delle riserve in materia di Appalto pubblico. [B] Sull’inapplicabilità della disciplina generale prevista per l’inadempimento delle obbligazioni, a mente degli artt. 1218 e ss. c.c., ai casi di tardiva consegna dei lavori imputabile all’Amministrazione e di consegna parziale non prevista dal capitolato speciale d’Appalto nella vigenza dell’art. 153, co. 8 e 9 del d.p.r. 207/2010 in materia di Appalto pubblico. [C] Sul termine e sui documenti in cui deve essere apposta la riserva relativa ai maggiori oneri dovuti per la sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione in materia di Appalto pubblico: in particolare, il caso della riserva iscritta nel verbale di ripresa dei lavori e non in quello di sospensione dei medesimi. [D] Sull’individuazione delle pretese per le quali l’Appaltatore non deve iscrivere apposita riserva.
SENTENZA N. ****
[A] Va evidenziato che nei pubblici appalti l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione ovvero avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti, a qualsiasi titolo, è tenuto, ai sensi degli artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010, ad iscrivere apposita ri...