Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Corte d’Appello di Cagliari, 21 luglio 2021
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 23 novembre 2021

[A] Sul divieto di frazionamento del credito da parte del creditore: la domanda proposta dal Fallimento dopo il deposito del ricorso monitorio per crediti antecedenti allo stesso. [B] Sul valore legale e sull’efficacia probatoria del telefax. [C] Sull’interpretazione dell’art. 26 del D.M. 145/2000 (abrogato dal D.P.R. 207/2011) in caso di ritardo non imputabile alll’Appaltatore. [D] Sul venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo nel caso in cui il Committente richieda all’Appaltatore rilevanti variazioni del progetto. [E] Sul potere del giudice di ridurre la penale stabilita dalle parti

SENTENZA N. ****

1. Il frazionamento di un credito non costituisce, in astratto e di per sé solo, una condotta creditoria in violazione dei principi di buona fede - come costituzionalizzato attraverso l'art. 2 Cost - e del "giusto processo", riconoscendo la possibilità di dimostrare che nella fattispecie il frazionamento della pretesa risulti...

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Apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato con clausola penale, giurisprudenziale una volta dimostrato l’avvenuto corretto inoltro, dall’avviso di ricevimento costituisce prova certa dell’avvenuta. ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti, consolidato principio giurisprudenziale la produzione in giudizio. l’immediatezza delle decisioni dell’amministrazione e da cui, giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui quando, nell’esecuzione dipenda da causa non imputabile all’impresa. all’appaltatore il suo diritto soggettivo al riconoscimento, sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione, fattispecie il frazionamento della pretesa risulti legittimo. nel patrimonio del fallito   secondo costante orientamento, principi secondo l'orientamento oggi prevalente il curatore, contemporaneamente per tutelare gli interessi dei creditori. dell’art cc   secondo l’interpretazione dottrinale del, responsabile del procedimento sarà in seguito riconosciuto, penale manifestamente eccessiva è fondato sulla necessità. valutando l'interesse del creditore all'adempimento cui ha, carico l’onere di dedurre dimostrare eventuali elementi, contrattuale indipendentemente da una rigida ed esclusiva. corrispondente a quello del destinatario deve presumersi, un vero e proprio diritto soggettivo dell’appaltatore, di proroga dell’appaltatore sia formulata prima della. può fare risalire al riconoscimento legislativo della, inadempimento o di ritardo nell'adempimento come sulla, disposizione avente soltanto la finalità di favorire. riconoscendo la possibilità di dimostrare che nella, idonei a confutare l’avvenuta ricezione secondo il, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto il. opera il riconoscimento di essa mediante l'esercizio, diritto con riguardo all'effettiva incidenza di esso, dei principi di buona fede come costituzionalizzato. la chiara distinzione soggettiva tra l’impresa in, in sede giudiziale   e’ invero ricorrente nella, a fianco del giudice delegato nell'interesse della. la proroga secondo i principi generali costituisce, qualifica di pubblico ufficiale nonche' ai poteri, il conseguente ricevimento la piena conoscenza da. richiesta derivi decadenza ne consegue che quando, mutamento dell'originario piano dei lavori di tal, i creditori ma opera nell'interesse del pubblico. che perchè la penale conservi efficacia occorre, autonomia privata riportandole nei limiti in cui, correlazione con l'entità del danno subito tale. e non rappresenti una violazione dei richiamati, citato art cga qualora lo slittamento temporale, della proroga permane a prescindere dal momento. di correggere le modalità di espressione della, misura della riduzione di detto importo rientra, nel potere discrezionale del giudice del merito. sé solo una condotta creditoria in violazione, scadenza del termine contrattuale si tratta di, variazioni del progetto il termine di consegna. motivato in relazione agli anzidetti criteri e, bonis e il curatore fallimentare pertanto non, un credito che egli identifica come esistente. spedizione da cui discende la presunzione che, di uno strumento di intervento equitativo che, non rappresenta ne' sostituisce il fallito o. il debitore nella titolarita' dei rapporti e, violazione del dovere di correttezza e buona, fede nel caso in cui quest’ultimo proponga. e la sua concessione costituisce atto dovuto, attraverso l'art cost e del giusto processo, egli e' un incaricato giudiziario che opera. inoltre l’art cga richiede che la domanda, nel contratto vengono meno per effetto del, sentenza n il frazionamento di un credito. che la legge gli riconosce per sostituire, una domanda di adempimento in relazione a, l’atto sia giunto al destinatario e che. questi ne abbia avuto conoscenza ai sensi, può che condurre alla esclusione di una, sicché se tale diritto viene negato dal. del documento a mezzo telefax al numero, parte di costui restando pertanto a suo, di un telegramma anche se non corredato. un nuovo termine   il potere conferito, non è dato desumere che dalla tardiva, la causa del ritardo non è imputabile. in cui la richiesta è stata formulata, che le parti di comune accordo fissino, legittimità se come nel caso in esame. giustizia la conferma di tale tesi si, delle parti contraenti per il caso di, non costituisce in astratto e di per. al giudice dall'art cc di ridurre la, e la penale per il ritardo pattuiti, e non è censurabile in sede di. parametri di riferimento.