A] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta con lo scopo di approvare una perizia di variante. [B] L'appaltatore deve operare in modo da attenuare quanto più possibile il danno. [C] Sul risarcimento del danno relativamente ai maggiori costi sopportati dall’impresa per il capo cantiere, l'assistente ed il personale impiegatizio. [D] Sul risarcimento del danno per lesione all’utile. [E] Sull’attenuazione del risarcimento del danno dovuto dalla stazione appaltante per il mancato utilizzo di attrezzature di modeste dimensioni. [F] Sul rimborso dei maggiori costi sopportati dall’impresa per il mantenimento delle polizze fideiussorie. [G] Sull’applicazione della rivalutazione monetaria all’importo da corrispondere come risarcimento del danno per “fatti continuativi”