Sulla ricostruzione della disciplina susseguitasi nel tempo, ed oggi contenuta nell'art. 3, co. 4 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023, in tema di recesso dell'appaltatore a seguito di ritardo o mancata consegna dei lavori da parte della p.a., avuto particolare riguardo al rapporto dell'istituto con la risoluzione civilistica ed alla sua ratio.
Premassima
a) Sulla ricostruzione della disciplina susseguitasi nel tempo, ed oggi contenuta nell'art. 3, co. 4 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023, in tema di recesso dell'appaltatore a seguito di ritardo o mancata consegna dei lavori da parte della p.a., avuto particolare riguardo al rapporto dell'istituto con la risoluzione civilistica ed alla sua ratio.
b) Premessa la disamina della nozione di “consegna dei lavori” contenuta nell'art. 3 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023, sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di risolvere il contratto in caso di inadempimento della p.a. all'obbligo di consegna dei lavori e sull'istituto che in tal caso l'appaltatore è tenuto ad attivare al fine di sciogliere il rapporto o di ottenere il diritto al compenso per i maggiori oneri sostenuti ed il risarcimento del danno.
c) Sugli elementi idonei a quantificare e provare il mancato utile subito dall'appaltatore di opere pubbliche in conseguenza dello scioglimento del rapporto d'appalto per colpa della p.a..
d) Sui danni ricompresi nella nozione di “danno curriculare” negli appalti pubblici, con particolare riguardo a quelli afferenti la perdita della possibilità di incrementare il proprio avviamento, e sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore circa l'an ed il quantum del danno curriculare avuto particolare riguardo al criterio equitativo che il giudice è tenuto ad utilizzare ove il quantum non sia specificamente provato dall'appaltatore.
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