Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'escussione della garanzia fideiussoria prestata per l'esecuzione di lavori pubblici deducendo il rischio di incapienza o di insolvenza della stazione appaltante o il pericolo di crisi dell'impresa, le difficoltà di accesso al credito bancario e il danno all'immagine.
Premassima
a) Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'escussione della garanzia fideiussoria prestata per l'esecuzione di lavori pubblici deducendo il rischio di incapienza o di insolvenza della stazione appaltante o il pericolo di crisi dell'impresa, le difficoltà di accesso al credito bancario e il danno all'immagine.
b) Sulla (non) lesività e (non) impugnabilità della segnalazione all'ANAC effettuata dalla stazione appaltante a seguito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento dell'appaltatore nella vigenza del d.lgs. 50/2016.
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