Le sfavorevoli (non provate) condizioni climatiche non possono costituire idonea giustificazione per un rallentamento dei lavori, anche in considerazione della mancata formalizzazione, ad opera della Stazione Appaltante.
Premassima
a) Le sfavorevoli (non provate) condizioni climatiche non possono costituire idonea giustificazione per un rallentamento dei lavori, anche in considerazione della mancata formalizzazione, ad opera della Stazione Appaltante.
b) Sulla spettanza e sulla determinazione del mancato utile di impresa in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori.
c) Sul risarcimento del danno che spetta all'impresa in caso di ritardato collaudo
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