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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
T.A.R. Campania NA Procedimento amministrativo Riservato agli abbonati

Anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 15 del 2005, è inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 15 del 2005, è inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo

T.A.R. Campania Napoli, Sezione III, 6 agosto 2009 · francesco · 22 agosto 2009

Premassima

Anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 15 del 2005, è inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo

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Oggetto: Anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 15 del 2005, è inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo

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