[A] Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all’appaltatore in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a.. [B] Sul soggetto su cui, ove la stazione appaltante chieda la diminuzione del risarcimento del danno da lucro cessante da riconoscersi all’appaltatore a seguito della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a., grava l’onere di provare che l’impresa ha o non ha riutilizzato i mezzi e la manodopera per lo svolgimento di altri analoghi servizi o appalti. [C] Premessa la natura giuridica del danno curriculare negli appalti pubblici, sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che ne richieda il risarcimento.