[A] Sul soggetto su cui, nell’appalto integrato, ricadono i maggiori costi derivanti da errori o carenza della progettazione e da eventi sopravvenuti imprevedibili. [B] Sul momento in cui sorge l’onere dell’appaltatore di opere pubbliche di inscrivere le riserve per fatti produttivi di danno continuativo, nel caso di specie per la mancata consegna di un’area da parte della p.a.. [C] Sui casi in cui si configura la forza maggiore rilevante, ai sensi del co. 1 dell’art. 166 del d.p.r. 207/2010, ai fini della richiesta dell’esecutore di ricevere compensi per i danni alle opere pubbliche, con particolare riguardo alla riconducibilità a tale nozione degli atti vandalici nel cantiere.
L'appaltatore ogni qualvolta non sia un mero esecutore di ordini (nudus minister) risponde anche della rovina e del pericolo di rovina della costruzione che siano conseguenza delle imperfezioni del progetto da altri predisposto