[A] Premessa la natura pubblicistica del potere della p.a. di risolvere unilateralmente un contratto d’appalto pubblico, sui presupposti e sulla procedura da seguire per la risoluzione in autotutela disciplinata dall’art. 136 del d.lgs. 163/2006 con particolare riguardo al caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile all’appaltatore. [B] Premessi i casi in cui la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006 deve considerarsi illegittima, sulla (im)possibilità per l’appaltatore in tal caso di ottenere, oltre al risarcimento dei danni subiti, l’annullamento del provvedimento illegittimo. [C] Sui limiti entro cui il giudice è tenuto a valutare la legittimità dell’operato della p.a. in merito alla risoluzione di un contratto d’appalto pubblico disposta ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006, avuto particolare riguardo alla (im)possibilità per la stazione appaltante di mutare in giudizio le ragioni del provvedimento e per l’appaltatore di modificare quelle addotte per contestarne la legittimità. [D] Sull’(in)idoneità della mancata o ritardata approvazione di una perizia di variante da parte della stazione appaltante a legittimare l’unilaterale sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore. [E] Premessa la ratio dell’onere della riserva negli appalti pubblici, sulla procedura, essenzialmente reiteratasi nel tempo, che l’appaltatore è tenuto a seguire al fine di avanzare pretese nei confronti dell’appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] A fronte del grave inadempimento dell’impresa appaltatrice rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto, la stazione appaltante può: a) avvalersi dell’azione generale di risoluzione per inadempimento; b) esercitare lo speciale potere di autotutela disciplinato dall’art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006, disponend...