[A] Sul momento in cui sorge in capo all’appaltatore l’onere di iscrivere e quantificare le riserve relative ai pregiudizi subiti per illegittima sospensione di lavori pubblici, con particolare riguardo alle sospensioni illegittime ab origine ed a quelle la cui illegittimità sia sopraggiunta nel corso della sospensione. [B] Sulla ratio del principio di necessaria tempestività delle riserve negli appalti pubblici nella vigenza del d.p.r. 554/1999. [C] Premesso l’obbligo della p.a. di consegnare i lavori all’appaltatore, sull’istituto, contenuto nel co. 8 dell’art. 129 del d.p.r. 554/1999 poi trasposto nel co. 8 dell’art. 153 del d.p.r. 207/2010, che l’appaltatore è tenuto ad attivare in caso di mancata, parziale o tardiva consegna dei lavori da parte della p.a. al fine di ottenere il diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo ed un prolungamento del termine originariamente convenuto e sulle conseguenze della mancata attivazione del predetto istituto. [D] Sull’equiparazione, per causa, procedure, effetti e rimedi ristoratori, tra la fattispecie di mancata consegna e l’ipotesi di consegna parziale e/o frazionata di lavori pubblici nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e delle successive medesime discipline contenute nel d.p.r. 554/1999 e d.p.r. 207/2010
SENTENZA N. ****
[A] la Suprema Corte, pronunziatasi nella specifica ipotesi di sospensioni ab inizio illegittime (come quella sancita nel caso che ci occupa), ha precisato che l’onere di iscrizione della riserva sorge nel primo atto da cui emerga e si manifesti il fatto o comportamento dell’ente appaltante. Ed infatti, come chiarito in piÃ...