[A] Sulle caratteristiche del contratto pubblico di servizi che, in applicazione del c.d. principio della presupposizione, preveda che le tipologie ed i volumi della fornitura medesima siano qualificati come esclusivamente indicativi e sulla (im)possibilità, in tal caso, di ritenere che l’importo previsto dal contratto d’appalto pubblico costituisca il costo massimo complessivo annuale del servizio. [B] Sull’applicabilità del d.lgs. 231/2002, in materia di interessi moratori, ai contratti d’appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Si rileva inoltre, ad abundantiam, che, come sottolineato da parte opposta, anche il TAR Molise, nell’allegata sentenza n. 287/2014 [...] ha rilevato che “l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, che regola i servizi di lavanolo e biancheria ospedaliera prevede il cosiddetto “principio della presupposizione” ...