[A] Sulla (ir)rilevanza, quanto alla rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, della revoca del mandato della mandataria di R.T.I. disposta dalle mandanti e sulla (im)possibilità di ritenere che la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico determini il venir meno della rappresentanza della mandataria di R.T.I. quanto ai rapporti non ancora estinti con la committenza. [B] Sulla natura imperativa ed inderogabile del precetto, contenuto nell’art. 37, co. 13 del d.lgs. 163/2006, secondo cui ciascuna impresa raggruppata in R.T.I. è tenuta ad eseguire la percentuale dei lavori predeterminata dalla convenzione presentata in sede di offerta. [C] Sulla responsabilità solidale delle imprese raggruppate in R.T.I. nei confronti della stazione appaltante anche in caso di risoluzione del contratto d’appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo l’art. 37 comma 16 d.lgs.163/2006 la mandataria ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti dell’appaltante, per tutti gli atti dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e sino all’estinzione di ogni rapporto. La revoca quindi del mandato e, conseguentemente, della r...