[A] Sulla portata della clausola contenuta in un capitolato speciale d’appalto che indichi un foro competente “per qualsiasi controversia” derivante dall’esecuzione del contratto: ipotesi di foro esclusivo o alternativo? [B] Premesso l’onere dell’appaltatore di verificare lo stato dei luoghi e la validità del progetto esecutivo, sull’(im)possibilità per lo stesso di richiedere la revisione del prezzo nell’ipotesi in cui non abbia preliminarmente provveduto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente. [C] Sugli effetti recuperatori della risoluzione di un contratto d’appalto, anche pubblico, con particolare riguardo alle opere già eseguite dall’appaltatore. [D] Premessa la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza per cauzione definitiva di opere pubbliche nella quale viene previsto il “pagamento a prima richiesta” da parte del garante e la conseguente impossibilità di sollevare eccezioni riguardanti il rapporto principale, sulle eccezioni che in tal caso possono essere sollevate nei confronti della stazione appaltante che intenda incamerare le somme previste dalla polizza con particolare riguardo all’exceptio doli ed alle c.d. eccezioni letterali.
SENTENZA N. ****
[A] Quanto all’incompetenza per territorio, va osservato che “la clausola che si limiti a indicare un foro convenzionale “quale foro competente per qualsiasi controversia” è inidonea ad integrare l'ipotesi di foro convenzionale esclusivo, ma vale soltanto ad indicare un foro alternativo” (cfr Cass. civ. Sez. III (Ord...