[A] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che agisca ex art. 700 c.p.c., asserendo la sussistenza di un pericolo per la propria stabilità economico/finanziaria o per la futura partecipazione a gare pubbliche, al fine di ottenere la sospensione in via d’urgenza dell’escussione della polizza fideiussoria definitiva disposta da parte della stazione appaltante a seguito della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico. [B] Sulla (non) lesività, anche ai fini del risarcimento del danno richiesto dall’appaltatore, della segnalazione all’ANAC da parte della p.a. committente di una vicenda risolutiva di un appalto pubblico.
ORDINANZA N. R.G. ****
[A] Nel ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti, quanto al periculum in mora, hanno allegato che “Sussiste il requisito del periculum in mora, attese le conseguenze che derivano alle società ricorrenti dall’escussione delle garanzie conseguenti alla -illegittima- risoluzione [...]”. Nelle successive note au...