[A] Sulla possibilità per il creditore di un ente pubblico del quale sia stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del T.U.E.L., in mancanza dell’approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’organo straordinario di liquidazione previsto dall’art. 256 del T.U.E.L., di chiedere in giudizio l’accertamento del credito e la condanna dell’ente al pagamento e sulla (im)possibilità di intraprendere azioni esecutive. [B] Sull’applicabilità della disciplina dei ritardi nei pagamenti contenuta nel d.lgs. 231/2002 ai contratti d’appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Recita l’art. 248 cit.: “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino alla approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure ese...