Sulla ripartizione dell’onere della prova in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
Va ricordato che l’opposizione a decreto ingiuntivo comporta una veste delle parti formale/processuale distinta da quella sostanziale, con conseguente ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.: l’opponente – formalmente attore – è sostanzialmente il convenuto e l’opposto – formalmente conven...