[A] Sulle ragioni idonee a legittimare l’ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico: in particolare, la necessità sopravvenuta di approvare una perizia di variante. [B] Sulla distinzione tra la facoltà dell’Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d’Appalto pubblico senza indennità in caso di legittima sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed i rimedi esperibili in caso di illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile alla Stazione Appaltante. [C] Sugli elementi che il Giudice è tenuto a valutare ai fini della comparazione dei reciproci inadempimenti addotti dalle parti in materia di contratti a prestazioni corrispettive. [D] Sulla sorte delle riserve nei casi di invalidità e di estinzione di contratto d’Appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Le ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l’ordine di sospensione sono identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall’amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenz...