[A] Sui limiti di applicabilità ai contratti di durata, quale quello d’Appalto, di somministrazione o di fornitura, del divieto di cessione dei crediti verso la P.A. in assenza dell’adesione della P.A.. [B] Sull’esigibilità, da parte dell’Appaltatore, del credito derivante da contratto d’Appalto pubblico in difetto di approvazione del collaudo dovuto all’inerzia della P.A.. [C] Sull’onere della prova circa l’imputabilità del ritardo nell’approvazione del collaudo in tema di Appalto pubblico. [D] Sull’individuazione del termine ultimo per effettuare le operazioni di collaudo in tema di Appalto pubblico. [E] Sulla non necessità della messa in mora ai fini della decorrenza degli interessi moratori dovuti per il ritardo nei pagamenti all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 26, 28 co. 9 della l. 109/1994 e 116 del d.p.r. 554/1999, in tema di Appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Sul punto, “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio genera...