[A] Sull’onere della prova in materia di contestazione della titolarità di un credito. [B] Sulla rilevabilità delle questioni afferenti l’accertamento di un credito nei confronti del fallimento.
SENTENZA N. ****
[A] La contestazione della titolarità del credito costituisce mera difesa del convenuto, non soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. comma, in quanto la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è elemento costitutivo della domanda, sicchè la relativa prova incombe sulla parte istante. Sul punto è intervenuto il pron...