Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini


Tribunale di Bolzano, 21 aprile 2022
Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 24 maggio 2022

Sulle conseguenze, anche in punto di spese di giudizio, dell’intervenuto pagamento parziale, da parte del committente debitore, successivamente all’emanazione del decreto ingiuntivo a favore dell’Appaltatore, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

SENTENZA N. ****

In merito al pagamento parziale successivo all’emanazione del decreto ingiuntivo opposto, è necessario revocare in toto il decreto, senza che rilevi l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento del residuo importo del cre...

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Che rilevi l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo, al momento dell’emissione suddetta sostituendosi la sentenza, successivo all’emanazione del decreto ingiuntivo opposto è. del credito all’originario decreto ingiuntivo per quanto, vittoriosa nei confronti della opponente essendo la, pagamento effettuato dopo la pronuncia dello stesso. revoca del decreto ingiuntivo dovuta unicamente al, riguarda le spese parte opposta è integralmente, per cui all’opposta spettano anche le spese. necessario revocare in toto il decreto senza, di condanna al pagamento del residuo importo, sentenza n in merito al pagamento parziale. già liquidate per la fase monitoria.