[A] Sulla tempestività delle riserve in materia di Appalto pubblico, anche nelle ipotesi di danno continuativo e di sospensione illegittima dei lavori da parte della Stazione Appaltante. [B] Sulla parte su cui gravano le spese di giudizio relative alle assicurazioni terze chiamate in garanzia.
SENTENZA N. ****
1. Com’era previsto dall’art. 31, commi 2 e 3, del dm n.145/2000 secondo cui “Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pe...