[A] Sulla ripartizione dell’onere della prova tra creditore (appaltatore) e debitore (stazione appaltante) per la riscossione degli importi richiesti dall’appaltatore per acconti e saldo. [B] Sugli effetti sul contratto della violazione del dovere di buona fede e correttezza. [C] Sulla legittimazione del Sindaco a stipulare Convenzioni in assenza dell’autorizzazione a contrarre da parte dell’organo collegiale. [D] Sui requisiti necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 1448 c.c.
SENTENZA N. ****
1. La ripartizione dell’onere della prova è stata specificata dalla giurisprudenza (cfr. Cass.Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533): mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento, è il debitore a dover d...