[A] Sulla distinzione di derivazione comunitaria tra "imprese pubbliche" e "organismi di diritto pubblico" e la diversa disciplina tra le due tipologie di soggetti riguardo alla applicabilità o meno delle norme vigenti per le "amministrazioni aggiudicatrici" di appalti nei settori ordinari e nei settori speciali. [B] Sulla disciplina contenuta nel codice in materia di assoggettamento o meno dell'Ente Postale al codice stesso per i servizi postali e per gli "altri servizi diversi dai servizi postali", di cui all'art. 211 del codice. [C] Sulla applicabilità o meno del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 alle attività svolte da Poste Italiane S.p.A. di: a) raccolta del risparmio tramite i conti correnti; b) prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati; c) servizi e attività di investimento; d) servizi di pagamento e trasferimento di denaro. [D] Sulla possibilità di considerare Poste Italiane S.p.A. come "organismo di diritto pubblico" ai fini dell'assoggettabilità della stessa alle regole di cui al codice dei contratti pubblici. [E] Sull'orientamento della giurisprudenza comunitaria in base al quale l'assoggettamento al regime dell'evidenza pubblica per l'affidamento degli appalti riguarda tutte ovvero l'insieme delle attività svolte dall'organismo di diritto pubblico (cd. teoria del contagio) e sulla applicabilità dello stesso a Poste Italiane S.p.A.. [F] Sull'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in merito alla qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico. [G] Sulla possibilità di ritenere applicabili i principi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici a Poste S.p.A. per le attività diverse dai servizi postali. [H] Sulla possibilità o meno di individuare la giurisdizione del giudice amministrativo laddove un ente non soggetto alla disciplina degli appalti pubblici abbia volontariamente fatto ricorso ad alcune delle regole previste dal codice
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