[A]Sulla decadenza dell'azione per decorso del termine concesso all'’appaltatore per far valere le riserve ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962. [B] Sui limiti alla possibilità del Collegio giudicante di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.. [C] Sulla natura dell'equo compenso di cui all'art. 1664 cod. civ.. [D] Sull'onere della prova posto a carico del creditore laddove richieda il pagamento degli interessi moratori per ritardato pagamento. [E] Sui limiti alla applicabilità degli interessi di mora di cui di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
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