[A] Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante. [B] Il risarcimento del danno da sospensione illegittima deve essere ridotto laddove l’impresa abbia comunque omesso di attivarsi nei confronti del responsabile del procedimento richiedendo lo scioglimento del contratto. [C] Sull'eccezione secondo la quale il credito per rata di saldo non possa essere considerato esigibile in quanto esso deve seguire all'esito positivo del collaudo e al certificato di regolare esecuzione dei lavori