Sulla possibilità per la stazione appaltante, alla luce dell’interpretazione dei co. 4 e 10 dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 in tema di avvalimento oggi interamente ribaditi nei co. 7 e 8 dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023, di affidare l’integrale esecuzione di lavori pubblici alla società ausiliaria in caso di inadempimento della società aggiudicataria di un appalto pubblico.
[A] Premessa la definizione nazionale e comunitaria dell’istituto dell’avvalimento, sulle caratteristiche dell’avvalimento nella vigenza dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 avuto particolare riguardo alle differenze che derivano dall’avvalersi di requisiti materiali (mezzi, attrezzature, forza lavoro) e immateriali (capacità economico-finanziaria, fatturato, certificazioni SOA). [B] Sulla necessità che, in caso di avvalimento avente ad oggetto una certificazione SOA, l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera parte dell’organizzazione aziendale che le ha consentito di ottenere l’attestazione, che tale struttura organizzativa permanga per l’intera esecuzione dei lavori e che essa sia dettagliatamente descritta nel contratto.